doi 10.1704/1684.18450 | Scarica il PDF (152,4 kb) Boll SIFO 2014;60(4):168-176 Preparazioni galeniche magistrali a base di cannabis:appunti normativi e memorandum applicativo titolo - split_articolo,controlla_titolo - art_titolo Preparazioni galeniche magistrali a base di cannabis: appunti normativi e memorandum applicativo autori - vau_aut_id A cura di Francesco Enrico Bernardini testo - art_testo Con il presente documento si intende fornire al farmacista preparatore delle farmacie ospedaliere e convenzionate una linea guida e un promemoria della normativa vigente che regolamenta le preparazioni galeniche a base di cannabis. Sono state, quindi, esaminate le disposizioni: – del D.P.R. n. 309/1990 - prescrizione medica e formalismi ricetta medica – della L. n. 94/1998 - presupposti prescrittivi – del D.P.R. n. 309/1990 - modalità di acquisto e tenuta del registro di entrata e di uscita dei farmaci stupefacenti – del D.M. 18/11/2003 - identità e qualità della materia prima, desumibile dalla documentazione di accompagnamento – delle NBP (Norme di Buona Preparazione dei medicinali in farmacia) e del D.M. 18/11/2003 - allestimento delle preparazioni – del R.D. n. 1706/1938, delle Norme di Buona Preparazione dei medicinali in farmacia, e del D.M. 18/11/2003 - etichettatura del preparato finito – del decreto del Ministero della Salute 23/01/2013 - aggiornamento delle tabelle contenenti l’indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope - Inserimento nella Tabella II, Sezione B, dei medicinali di origine vegetale a base di Cannabis (sostanze e preparazioni vegetali, inclusi estratti e tinture) – del decreto 07/11/2013 – aggiornamento dell’elenco delle imprese autorizzate al commercio all’ingrosso di sostanze stupefacenti e psicotrope - ditta A.C.E.F. S.p.a. quale titolare di licenza per le “sostanze farmacologicamente attive Tab. II sez. A-B nonché preparazioni vegetali a base di cannabis” . 1) La ricetta medica: 1.1) adempimenti del medico: • obbligo di ricetta medica da rinnovarsi1 volta per volta valida DPR 309/90 art. 43, c. 32 e c. 93; • compilazione secondo le disposizioni dell’ art. 5, c. 34, D.L. 23/98 convertito con modifiche nella Legge n. 94/98; • obbligo per il medico di ottenere il consenso informato del paziente al trattamento medico: art. 5, c. 3 D.L. 23/98 convertito con modifiche in L. 94/98; • sanzioni previste per la violazione dell’art. 5 del D.L. 23/98 convertito con modifiche in L. 94/98: c. 65 stessa normativa. 1.2) adempimenti del farmacista: • le ricette, in originale o in copia, sono trasmesse mensilmente dal farmacista all’Azienda Unità Sanitaria Locale o all’Azienda Ospedaliera, che le inoltrano al Ministero della sanità per le opportune verifiche: art. 5, c. 4, D.L. 23/98 convertito con modificazioni in L. 94/986; • le ricette mediche devono indicare la data di spedizione della ricetta7, recare il timbro della farmacia ed essere conservate ai fini dello scarico nel registro di entrata e di uscita degli stupefacenti: art. 45, c. 4, DPR 309/90; • le ricette devono essere conservate per 2 anni a partire dal giorno dell’ultima registrazione nel registro: art. 45, c. 5, DPR 309/90; • sanzioni previste per la violazione dell’art. 5 del D.L. 23/98 convertito con modifiche in L. 94/98: c. 68 stessa normativa; • sanzioni previste per la violazione delle disposizioni dell’art. 45, DPR 309/90: c. 9 stessa normativa9. 2) La documentazione: 2.1) il registro di entrata e di uscita degli stupefacenti: • obbligo di annotare10 il movimento dei medicinali e delle sostanze di cui alla tabella dei medicinali, sezione B11: art. 60, c. 2, DPR 309/90; • modalità di compilazione: art. 60, c. 1 e c. 2, DPR 309/9012; • il registro deve essere conforme ai modelli predisposti dal Ministero della Salute: art. 60, c. 4, DPR 309/90; • supporto informatico, possibilità di utilizzo: art. 60, c. 5, DPR 309/90 • inottemperanza delle norme sulla tenuta del registro di entrata e uscita, sanzioni: art. 68, DPR 309/9013. 2.2) bollettario: • obbligo di impiego per la vendita e la cessione delle sostanze e dei medicinali compresi nella tabella dei medicinali, sezione B, di cui all’art 14 DPR 309/90: art. 38, c. 1, DPR 309/90; • richieste cumulative, bollettario apposito previsto dal Ministero della salute: D.M. 18/12/2006 GU Serie Generale n. 32 del 30/12/2006 in ottemperanza all’art. 38, c. 1 bis, DPR 309/90; • la richiesta per la vendita o la cessione delle sostanze deve essere fatta agli operatori autorizzati14 ai sensi del DPR 309/90: art. 38, c. 1, DPR 309/90. 2.3) la documentazione delle materie prime: • dalla documentazione devono essere ricavabili le informazioni15 inerenti la materia prima; art. 7, c. 1, punti da A a F, del D.M. 18/11/2003 GU Serie Generale n.11 del 15/1/2004 e FUI XII ed. - Norme di Buona preparazione16 dei medicinali in farmacia, capitolo 5 documentazione in farmacia. • la materia prima deve essere fornita unitamente al certificato di analisi che riporta la rispondenza ai requisiti di Farmacopea o alle specifiche di qualità del produttore, la data limite di utilizzazione e/o di rititolazione, le condizioni di conservazione e di manipolazione: art. 7, c. 1, punto f, del D.M. 18/11/2003 GU Serie Generale n.11 del 15/1/2004 e FUI XII ed. - Norme di Buona preparazione dei medicinali in farmacia, capitolo 5 documentazione in farmacia. 3) L’allestimento della preparazione 3.1) D.M. 18/11/2003 GU Serie Generale n.11 del 15/1/2004 – procedure di allestimento dei preparati magistrali e officinali: 3.1.1) adempimenti preliminari alla preparazione, controllo della ricetta medica17: art. 8, del D.M. 18/11/2003 GU Serie Generale n.11 del 15/1/2004; 3.1.2) adempimenti successivi alla preparazione informazioni18 che il farmacista deve riportare sulla ricetta; art. 9 del D.M. 18/11/2003 GU Serie Generale n.11 del 15/1/2004 3.2) secondo quanto disposto dalle Norme di Buona Preparazione dei medicinali in farmacia. 3.2.1) la preparazione. controllo delle materie prime: FUI XII ed. - Norme di Buona preparazione dei medicinali in farmacia, capitolo 6 materie prime, in ottemperanza a quanto disposto dall’art 34 del RD 1706/38. Le operazioni di preparazione: FUI XII ed. - Norme di Buona preparazione dei medicinali in farmacia, capitolo 7 operazioni di preparazione, in ottemperanza a quanto disposto dall’art 34 del RD 1706/38. La documentazione: FUI XII ed. - Norme di Buona preparazione dei medicinali in farmacia, capitolo 5 documentazione in farmacia , in ottemperanza a quanto disposto dall’art 34 del RD 1706/38. 3.2.2) al termine della preparazione. controlli di qualità: FUI XII ed. - Norme di Buona preparazione dei medicinali in farmacia, capitolo 8 controlli di qualità del preparato, in ottemperanza a quanto disposto dall’art 34 del RD 1706/38. 3.3) sanzioni previste sanzioni previste per l’inottemperanza delle Norme di Buona preparazione dei medicinali in farmacia o del D.M. 18/11/2003 GU Serie Generale n.11 del 15/1/2004: art. 358, c. 2, TULS19 4) Etichettatura 4.1) dalla lettura combinata degli artt. 34 e 37 del RD 1706/38, dell’art. 10 del D.M. 18/11/2003 GU Serie Generale n.11 del 15/1/2004 delle norme di buona preparazione dei medicinali in farmacia, fermo restando quanto stabilito dall’art. 1, c.1 del D.M. 22/06/2005 GU Serie Generale n. 201 del 09/09/2005, si desume che l’etichetta debba riportare: • la composizione quali-quantitativa: art. 37 del RD 1706/38 e art. 10 del D.M. 18/11/2003 GU Serie Generale n.11 del 15/1/2004; • la dose di somministrazione: art. 37 del RD 1706/38; • il prezzo praticato suddiviso per: importo complessivo delle sostanze, importo complessivo degli onorari professionali20, il costo del recipiente: art. 37 del RD 1706/38 e art. 10 del D.M. 18/11/2003 GU Serie Generale n.11 del 15/1/2004 • indicare che il farmaco è per uso interno: art. 37 del RD 1706/38 • il numero progressivo della preparazione che consente di risalire alla preparazione (quello apposto sulla ricetta o foglio di lavoro): art. 10 del D.M. 18/11/2003 GU Serie Generale n.11 del 15/1/2004 e FUI XII ed - Norme di Buona Preparazione dei medicinali in farmacia, capitolo 9.2; • il nome del medico: art. 10 del D.M. 18/11/2003 GU Serie Generale n.11 del 15/1/2004; • la data di preparazione: art. 10 del D.M. 18/11/2003 GU Serie Generale n.11 del 15/1/2004; • la data entro il quale il medicinale deve essere usato: FUI XII ed. - Norme di Buona Preparazione dei medicinali in farmacia, capitolo 9.2; • la droga vegetale, deve essere indicata con la denominazione comune: FUI XII ed. - Norme di Buona Preparazione dei medicinali in farmacia, capitolo 9.2; • la quantità e/o il numero di dosi forma: FUI XII ed. - Norme di Buona Preparazione dei medicinali in farmacia, capitolo 9.2; • le informazioni per il corretto uso e conservazione: FUI XII ed. - Norme di Buona Preparazione dei medicinali in farmacia, capitolo 9.2; • il nome, indirizzo e numero di telefono della farmacia: FUI XII ed. - Norme di Buona Preparazione dei medicinali in farmacia, capitolo 9.2; • le avvertenze d’uso: art. 10 del D.M. 18/11/2003 GU Serie Generale n.11 del 15/1/2004; • le precauzioni: art. 10 del D.M. 18/11/2003 GU Serie Generale n.11 del 15/1/2004; • la dizione “stupefacente – tabella dei medicinali sezione B, sottoposto al DPR 309/90”; art. 73, c. 1, lett q, D.Lgs 219/06 21. 4.2) sanzioni: si rinvia a quanto esposto al punto 3.3. Area Scientifica Legislazione Farmaceutica (Francesco E. Bernardini, Anna Cerollo, Mariarosaria Cillo, Elena Galfrascoli, Laura Ricci, Paola Stasi). E-mail: sifo.legislazione@gmail.com