Finanziaria 2008: i provvedimenti di interesse sanitario e farmaceutico
Gianemilio Giuliani
Servizio Farmaceutico, ASL Lecco

La legge finanziaria 2008 (Legge 244 del 24 dicembre 2007) è stata approvata in via definitiva il 21 dicembre 2007 dal Senato. Il testo è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2007 - supplemento ordinario n. 285 ed è in vigore dal 1° gennaio 2008.
Vengono di seguito elencati i provvedimenti di interesse sanitario-farmaceutico, che seguono un ordine alfabetico per argomento e non l’ordine per articolo e comma. Ogni argomento riporta anche i riferimenti originali di articolo e comma per una più facile consultazione del testo dettagliato della finanziaria.
Il testo completo della Finanziaria 2008 è facilmente disponibile su molti siti Internet: gli indirizzi sotto indicati si caratterizzano per la facilità della consultazione.
http://www.altalex.com/index.php?idnot=38460
http://www.parlamento.it/parlam/leggi/07244l.pdf

Beni e servizi (razionalizzazione acquisti)
Art. 2 commi 569-576
Tutte le amministrazioni pubbliche inviano all’Economia entro il 28 febbraio 2008 (31 dicembre per gli anni successivi) il prospetto annuale dei fabbisogni; l’Economia, attraverso Consip, individua gli indicatori di spesa sostenibili per ciascuna amministrazione e fissa entro marzo, per DM, i parametri per gli acquisti oltre la soglia comunitaria.


Congressi (detraibilità dell’IVA)
Art.1, comma 77
Le agenzie di viaggi e turismo possono, per le prestazioni di organizzazione di convegni, congressi e simili, applicare il regime ordinario dell’imposta. In tali casi le agenzie di viaggi e turismo possono detrarre l’imposta dovuta o versata per i servizi da esse acquistati dai loro fornitori.


Contratti personale SSN
Art. 3, comma 139
In base ad accordi pregressi, per il personale del SSN le risorse per il biennio 2006-2007 sono aumentate di 661 milioni per il 2008 e di 398 milioni per il 2009.


Costi della PA
Art. 2, commi 588-600
Introduzione di buone regole per il contenimento dei costi come la dotazione nella PA di vetture di servizio di piccola cilindrata; il taglio delle spese postali, le convenzioni Voip per la telefonia (protocollo internet); l’automazione degli uffici; la razionalizzazione dell’uso di immobili, ecc. Questi e altri criteri fissati con Dpcm, da riassumere in piani triennali, inviati all’Economia. Queste regole varranno anche per le Regioni e gli enti del SSN.


ECM
Art. 2 commi 357-360
Viene recepito il contenuto dell’accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, e le Regioni in data 1º agosto 2007, recante il riordino del sistema di formazione continua in medicina. In particolare, la gestione amministrativa del programma di ECM e il supporto alla Commissione nazionale per la formazione continua sono trasferiti all’Agenzia per i servizi sanitari regionali, che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, assume la denominazione di Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, organo tecnico-scientifico del SSN, che svolge attività di ricerca e di supporto nei confronti del Ministro della Salute, delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano. La Commissione nazionale per la formazione continua, che svolge le funzioni e i compiti indicati nel citato accordo del 1º agosto 2007, è costituita con decreto del Ministro della Salute nella composizione individuata nel predetto accordo.


Edilizia sanitaria
Art. 2, commi 279-282
Rilancio degli investimenti strutturali nell’edilizia sanitaria con lo stanziamento di 3 miliardi di euro per l’ammodernamento delle strutture sanitarie, la costruzione di nuovi ospedali e servizi territoriali, il rinnovo delle tecnologie mediche, la messa in sicurezza delle strutture e la realizzazione di residenze sanitarie per gli anziani. In tutto, quindi, 3 miliardi in più rispetto al 2007 e 6 in più rispetto al 2006, destinati principalmente per interventi finalizzati al potenziamento delle “unità di risveglio dal coma” (100 milioni); per il potenziamento e la creazione di unità di Terapia Intensiva Neonatale (TIN) (7 milioni); per l’acquisto di nuove metodiche analitiche, basate sulla spettrometria di “massa tandem”; per effettuare screening neonatali allargati, per patologie metaboliche ereditarie, per la cui terapia esistono evidenze scientifiche efficaci (3 milioni) e per la realizzazione di strutture residenziali dedicati alle cure palliative, ivi comprese quelle relative alle patologie degenerative neurologiche croniche invalidanti (150 milioni di euro).
Ai fini della tutela dell’ambiente e del risparmio energetico, per tutte queste opere è previsto che gli stanziamenti siano subordinati a verifiche sull’adozione di misure significative di efficienza energetica e di produzione di energia da fonti rinnovabili e di risparmio idrico.


Farmaci off-label
Art. 2, commi 348-349
In nessun caso il medico curante può prescrivere, per il trattamento di una determinata patologia, un medicinale di cui non è autorizzato il commercio, quando sul proposto impiego del medicinale non siano disponibili almeno dati favorevoli di sperimentazioni cliniche di fase seconda. Parimenti, è fatto divieto al medico curante di impiegare, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, della legge 8 aprile 1998, n. 94, un medicinale industriale per un’indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata ovvero riconosciuta agli effetti dell’applicazione dell’articolo 1, comma 4, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, qualora per tale indicazione non siano disponibili almeno dati favorevoli di sperimentazione clinica di fase seconda.
Ai fini delle decisioni da assumere ai sensi dell’articolo 1 comma 4 della legge 648, l’AIFA, subentrata nelle competenze della Commissione Unica del Farmaco, valuterà, oltre ai profili di sicurezza, la presumibile efficacia del medicinale, sulla base dei dati disponibili delle sperimentazioni cliniche già concluse, almeno di fase seconda.


Farmaci (recupero farmaci non utilizzati)
Art. 2, commi 350-352
Le confezioni di medicinali in corso di validità, ancora integre e correttamente conservate, legittimamente in possesso di ospiti delle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) ovvero in possesso di famiglie che hanno ricevuto assistenza domiciliare, per un loro congiunto, dall’Azienda Sanitaria Locale (ASL) o da un’organizzazione non lucrativa avente finalità di assistenza sanitaria, possono essere riutilizzate nell’ambito della stessa RSA o della stessa ASL o della stessa organizzazione non lucrativa. Le stesse possono essere consegnate dal detentore che non abbia più necessità di utilizzarle a organizzazioni senza fini di lucro, riconosciute dalle Regioni e Province Autonome, aventi finalità umanitarie o di assistenza sanitaria. Ai fini del loro riutilizzo, le confezioni di medicinali sono prese in carico da un medico della struttura od organizzazione interessata, che provvede alla loro verifica, registrazione e custodia. Le disposizioni si applicano anche a medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope.


Finanziamenti aggiuntivi
Art. 2, comma 353
Gli adempimenti ai fini dell’accesso ai finanziamenti aggiuntivi per il ripiano dei debiti pregressi 2001-2004, in relazione alla spesa farmaceutica 2007, si intendono evasi:
– per il superamento del tetto del 13% per la farmaceutica convenzionata, dopo verifica supportata dall’AIFA al Tavolo Tecnico degli effetti delle misure adottate;
– per il superamento del tetto del 3% dell’ospedaliera, alla verifica dei piani di contenimento effettuata con il Tavolo Tecnico, il Comitato dei LEA e l’AIFA.


Fondo per i non autosufficienti
Art. 2, comma 465
Il fondo per chi necessita di assistenza continuativa viene incrementato di 100 milioni per il 2008 (totale 300 milioni) e di 200 per il 2009 (totale 400 milioni).


Medicina penitenziaria
Art. 2, commi 283-284
Le funzioni sanitarie che finora svolgeva l’amministrazione penitenziaria e, per la parte dei minori, il Ministero della Giustizia, vengono trasferite al SSN.
A tale scopo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, verrà emanato uno specifico provvedimento normativo per:
– trasferire al SSN e tutte le funzioni sanitarie svolte dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della Giustizia, ivi comprese quelle concernenti il rimborso alle comunità terapeutiche delle spese sostenute per il mantenimento, la cura e l’assistenza medica dei detenuti;
– trasferire al SSN il personale addetto;
– trasferire al fondo sanitario nazionale 157,8 milioni di euro per l’anno 2008, 162,8 milioni di euro per l’anno 2009 e 167,8 milioni di euro a decorrere dall’anno 2010;
– trasferire le attrezzature gli arredi e i beni strumentali di proprietà dell’amministrazione penitenziaria.


Ministero della Salute
Art. 1, commi 376-377
Per il prossimo governo il numero di ministri previsto sarà di 12. Nello specifico, l’attuale Ministero della Salute sarà accorpato insieme a Lavoro e Politiche Sociali, nel dicastero del Welfare.


Personale SSN (Lavoro flessibile)
Art. 3, comma 79
Potranno servirsene anche gli enti del SSN con riferimento al personale medico, infermieristico e di supporto anche per la sostituzione di assenti o cessati dal servizio per urgenze legate al rispetto dei LEA (fermo restando il vincolo del contenimento della spesa fissato nella finanziaria del 2007). Sia le università che il SSN potranno ricorrere ai contratti flessibili per lo svolgimento di progetti di ricerca e innovazione tecnologica purché con oneri non a proprio carico.


Personale SSN (Assunzioni)
Art. 3, comma 115
Nel rispetto del tetto di spesa per il personale SSN (spesa 2004 diminuita dell’1,4%) va verificato e valorizzato il lavoro dei precari anche ai fini per il reclutamento della dirigenza sanitaria. I medici e gli altri dirigenti sanitari del SSN, con contratti o incarichi di lavoro precari, possono infatti far valere gli anni di servizio prestati come titolo per l’assunzione a tempo indeterminato.


Piano Sanitario Nazionale (attuazione)
Art. 2, comma 374
Per gli anni 2008 e 2009, viene destinato l’importo di 60,5 milioni di euro per l’integrazione e il cofinanziamento dei progetti regionali attuativi del Piano sanitario nazionale finalizzati:
– alla sperimentazione del modello assistenziale «case della salute»;
– alle malattie rare;
– all’implementazione della rete delle unità spinali unipolari e delle strutture per pazienti gravi cerebrolesi;
– all’attuazione del Patto per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro;
– alla promozione di attività di integrazione tra dipartimenti di salute mentale e ospedali psichiatrici giudiziari;
– all’attuazione del documento programmatico «Guadagnare salute - rendere facili le scelte salutari» (Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2007).

Protesica
Art. 2, commi 379-381
Nel 2008 a livello nazionale e di singola regione, la relativa spesa non può superare i livelli del 2007, incrementati dell’inflazione programmata. Le tariffe massime vigenti del Nomenclatore Tariffario sono incrementate del 9%. Saranno altresì adottate linee-guida in base a un accordo Stato-Regioni per garantire l’appropriatezza delle prestazioni.


Ricerca di base
Art. 2, commi 318-320
È istituito, in via sperimentale, per l’anno 2008, un fondo di 10 milioni di euro per promuovere la ricerca di base. Il Fondo è attivato con decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze. Le fondazioni bancarie che impegnano risorse per la ricerca di base possono chiedere, contributi non superiori al 20% delle risorse impiegate, per la durata effettiva del finanziamento e comunque non oltre tre anni. Con decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti gli obiettivi di ricerca di base.


Ricercatori (giovani)
Art. 2, commi 313-315
A decorrere dall’anno 2008, una quota, non inferiore al 10%, dello stanziamento complessivo del Fondo per gli Investimenti nella Ricerca Scientifica e Tecnologica (FIRST) di cui all’articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è destinata ai progetti di ricerca di base presentati da ricercatori di età inferiore ai quaranta anni operanti a qualunque titolo in attività di ricerca e previamente valutati, secondo il metodo della valutazione tra pari, da un comitato composto da ricercatori, di nazionalità italiana o straniera, di età inferiore ai quaranta anni e riconosciuti di livello eccellente sulla base di indici bibliometrici, quali l’impact factor e il citation index, e operanti presso istituzioni ed enti di ricerca, almeno per la metà non italiani, che svolgono attività nei settori disciplinari relativi alla ricerca scientifica e tecnologica.


Sicurezza sui luoghi di lavoro
Art. 2, commi 532-534
Stanziati 50 milioni di euro per il potenziamento delle attività di prevenzione e contrasto degli incidenti e delle malattie professionali sui luoghi di lavoro. Questi fondi finanzieranno i nuovi programmi di formazione e prevenzione previsti dalla nuova legge delega sulla salute e la sicurezza del lavoro, approvata l’agosto scorso.

Ticket analisi
Art. 2, commi 376-378
Per l’anno 2008, la quota di partecipazione fissa di 10 euro per visite e analisi previsti dalla finanziaria del 2007 è abolita. A tal fine, il finanziamento del SSN è incrementato di 834 milioni di euro per l’anno 2008, mentre il fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie è ridotto di 326 milioni di euro.


Trapianti (rete)
Art. 2, commi 307-308
Dal 2008 vengono stanziati 700 mila euro per la verifica della sicurezza della rete trapiantologica. Il Centro Nazionale per i Trapianti può stipulare accordi di collaborazione e convenzioni con amministrazioni pubbliche, enti, istituti, associazioni e altre persone giuridiche pubbliche o private, nazionali, comunitarie o internazionali, stipulare, nei limiti del finanziamento costituito dai fondi istituzionali e da quelli provenienti da programmi di ricerca nazionali e internazionali, contratti di lavoro secondo le modalità previste dalle norme vigenti nella pubblica amministrazione.


Vaccinazione (danni e risarcimenti)
Art. 2, commi 361-365
È previsto un fondo di 180 milioni di euro per il risarcimento dei danni subiti da trasfusioni, vaccinazioni e sindrome da talidomide.


Vaccinazione HPV (papilloma virus)
Art. 2, comma 372
È previsto un contributo di 30 milioni alle Regioni finalizzato ad agevolare la diffusione tra le dodicenni della vaccinazione contro il Papilloma virus (HPV) responsabile del cancro della cervice uterina.